Con l’approssimarsi della scadenza i soggetti interessati si preparano ad affrontare le comunicazioni legate allo spesometro (in scadenza il 12 novembre) anche se i dubbi sono ancora numerosi.
Una di questi problematiche situazioni riguardano la scelta di unificare la regolamentazione relativa agli obblighi di comunicazione dello spesometro, delle black list, del leasing e noleggio dei mezzi di trasporto, delle operazioni con San Marino e delle cessioni con pagamento in contanti ai turisti extracomunitari, operata dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 agosto 2013 se, da una parte, tende a semplificare la vita dei contribuenti, dall’altra solleva problemi interpretativi sulle operazioni da monitorare in riferimento alle singole normative.
I maggiori problemi emergono a causa delle interferenze esistenti tra le regole sostanziali e quelle comunicative relative a spesometro e black list. Ulteriori problemi sono connessi ala riapertura degli obblighi comunicativi per gli enti pubblici. Infine, la commistione degli adempimenti pone ostacoli operativi per la compilazione, in particolare con riferimento alla nuova possibilità di dichiarare le operazioni alternativamente in modo analitico ovvero in modo aggregato.
Le problematiche che emergono, in riferimento ai rapporti tra le operazioni da comunicare con lo spesometro ovvero con la comunicazione black list, sono tre. Con il nuovo regolamento è scomparsa l’esclusione dallo spesometro delle operazioni black list. Con l’abrogazione dei regolamenti del 28 maggio e del 5 luglio 2010 si sono create problematiche tra le operazioni da riepilogare ai fini black list qualora siano da ricomprendere ancora le importazioni e le esportazioni; infine non è chiaro se le operazioni escluse dalle black list perché di importo inferiore a 500 euro siano, comunque, da ricomprendere nello spesometro.
La soluzione alle tre problematiche esposte può essere data tenendo presente l’oggetto del provvedimento e il contesto in cui le nuove regole si inseriscono.
In effetti, sotto il primo profilo bisogna ritenere che il provvedimento sia diretto a disciplinare in modo sostanziale il solo spesometro e non le black list. Sotto il secondo profilo, la comunicazione essendo unica per spesometro e black list evita di individuare le aree di diretta sovrapposizione.
Secondo queste due chiavi di lettura le operazioni soggette alla comunicazione black list non vanno indicate nello spesometro in quanto le regole della comunicazione sono contestuali; le operazioni d’importazione e di esportazione sono da includere tra quelle black list, perché l’esclusione delle stesse dallo spesometro ne farebbe perdere le tracce; l’esclusione delle operazioni di importo inferiore ai 500 euro per le operazioni black list le escludono dallo spesometro per la diretta alternatività delle due comunicazioni.
Per quanto concerne gli enti pubblici il problema di far rivivere in modo retroattivo l’adempimento per le operazioni realizzate in ambito commerciale pone il problema di riepilogare correttamente l’acquisizione di beni e servizi in modo promiscuo. Per queste operazioni deve ritenersi necessario un ripensamento, in quanto per questi enti l’estrazione delle informazioni potrebbe essere fortemente problematico.
Sul piano squisitamente operativo e per aiutare i contribuenti nell’esecuzione degli adempimenti dichiarativi che scatteranno (almeno per lo spesometro) dal 12 novembre 2013 bisognerebbe chiarire meglio la portata dei tracciati sia per quanto riguarda le comunicazioni aggregate, sia per quelle analitiche, per le quali sembrano escluse le operazioni passive certificate senza fattura.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7376 - In tema di reddito d'impresa la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 aprile 2020, n. 8068 - In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti - Costi per acquisti da Paesi inseriti nella cd.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2020, n. 8715 - La deducibilità dei componenti negativi di reddito, black list, non è più subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di almeno una delle due esimenti, ma diventa automatica nel limite del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13542 - In tema di reddito d'impresa la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23702 - La separata indicazione dei costi, nella dichiarazione dei redditi, derivanti da operazioni intercorse con società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ha cessato di essere una…
- Dividendi provenienti da paese black list - Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Risposta 15 dicembre 2020, n. 587 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…