AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 settembre 2020, n. 378

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – split payment – recupero versamento IVA duplicato

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA], (di seguito istante), in qualità di ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), ha chiesto, in sintesi, chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.

In particolare, l’istante fa presente:

– “che […] ha pagato un modello F24 con codice tributo 602E, relativo al mese precedente, trattasi dell’IVA dovuta per effetto delle fatture di acquisto elettroniche PA, per l’attività istituzionale, ricevute dai propri fornitori con il regime della scissione dei pagamenti e per le quali l’IVA era divenuta esigibile;

– che il giorno dopo del precedente pagamento, […] ha pagato un altro modello F24 con codice tributo 602E per il medesimo importo, con periodo di riferimento errato […];

– che tale secondo pagamento è una mera duplicazione di quello precedente e che l’importo dovuto è solo quello portato dal primo modello F24 ed il secondo pagamento è solo frutto di un errore”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, in relazione al versamento IVA eseguito per errore applicando il meccanismo dello split payment, l’istante ritiene di poter esercitare il diritto al rimborso a norma dell’articolo 2033 del codice civile, con possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’art. 1241 del codice civile.

A tal fine, l’istante intende scomputare il versamento IVA eccedente dai versamenti futuri eseguiti, in applicazione dello split payment sugli acquisti relativi alla propria sfera istituzionale, nel corso del 2020 e nei periodi d’imposta successivi, “senza dover provvedere ad altri adempimenti oltre alla sola annotazione nei libri contabili”.

Parere dell’agenzia delle entrate

Preliminarmente si rappresenta che in questa sede non è valutabile se il versamento cui fa riferimento l’istante costituisca realmente la duplicazione di un versamento già eseguito, verifica rimessa agli organi cui compete l’attività di controllo.

Ciò detto, con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’articolo 17-ter decreto IVA. In particolare, nei predetti documenti di prassi è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’articolo 26 del decreto IVA, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment , la stessa deve essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:

– nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;

– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito dello split payment.

Nel caso di specie, tuttavia, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c.

Pertanto, nel presupposto che il versamento sia stato effettivamente duplicato, si concorda con la soluzione interpretativa proposta dall’interpellante, in base alla quale è possibile recuperare l’IVA versata in eccesso all’Erario scomputando l’importo di cui trattasi dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’istante dovrà effettuare in regime di split payment.

A tale fine, sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.