accertamento

Royalties – requisito dell’holding period – Articolo 26-quater, comma 2, lettera e) del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta 11 ottobre 2021, n. 695 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 ottobre 2021, n. 695 Articolo 26-quater, comma 2, lettera e) del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 - Royalties - requisito dell'holding period Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società Istante è parte di un Gruppo spagnolo operante in ambito internazionale. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2021, n. 27433 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l’accertamento sintetico di cui all’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973 n. 600, nella formulazione vigente ratione temporis per l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008, non debbono necessariamente riferirsi all’anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973 n. 600, nella formulazione vigente ratione temporis per l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008, non debbono necessariamente riferirsi all'anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27047 – In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta alla richiesta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale

In tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta alla richiesta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell'allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26914 – In tema di imposte sui redditi, l’esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell’imposta versata divenuta indebita

In tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26366 – Il principio della competenza per la deducibilità dei costi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26366 Tributi - Accertamento - Reddito di impresa - Costi - Deducibilità - Periodo di competenza Rilevato che con sentenza n. 45/9/13 pubblicata il 21 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salerno, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato l'appello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24787 – L’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento

L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26512 – In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione

In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26739 – La somma percepita dal contribuente, in quanto erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, va tassato nel caso di specie nella misura del 12,50% nella parte in cui costituisca «rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato»

La somma percepita dal contribuente, in quanto erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, va tassato nel caso di specie nella misura del 12,50% nella parte in cui costituisca «rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato»

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