accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22130 – Il riferimento alla previsione contenuta nell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, è conferente con il dedotto error in procedendo, cioè con la violazione di una norma processuale che richiede, in particolare, l’obbligo di motivazione della sentenza. La fattura costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali

Il riferimento alla previsione contenuta nell'art. 36, d.lgs. n. 546/1992, è conferente con il dedotto error in procedendo, cioè con la violazione di una norma processuale che richiede, in particolare, l'obbligo di motivazione della sentenza. La fattura costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22122 – Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto  della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto  della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22119 – Il vizio di violazione di legge, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può concernere esclusivamente l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche

Il vizio di violazione di legge, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può concernere esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22137 – La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21451 – La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21866 – L’affrancamento ai fini fiscali di tale posta attiva a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, ha la funzione di sottrarre tale posta, la quale non concorre alla formazione del reddito imponibile della società

L'affrancamento ai fini fiscali di tale posta attiva a seguito del versamento dell'imposta sostitutiva, ha la funzione di sottrarre tale posta, la quale non concorre alla formazione del reddito imponibile della società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21733 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21726 – L’adozione del criterio induttivo impone all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce, escludendosi la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti

L'adozione del criterio induttivo impone all'Ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce, escludendosi la possibilità di desumere il reddito relativo ad un'annualità d'imposta da quello conseguito in anni precedenti

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