accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23384 – Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l’attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell’attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà

Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l'attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell'attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 agosto 2021, n. 22336 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

Corte di Cassazione ordinanza n. 8131 depositata il 3 aprile 2018 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23183 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo

Corte di Cassazione sentenza n. 455 depositata il 14 gennaio 2015 – In tema di I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle “dichiarazioni periodiche” […] nel qual caso, però, a seguito dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente “in parte qua” il suddetto accertamento

In tema di I.V.A., l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle "dichiarazioni periodiche" [...] nel qual caso, però, a seguito dell'impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente "in parte qua" il suddetto accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22108 – In materia di deducibilità dei costi d’impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

In materia di deducibilità dei costi d'impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21857 – In tema di accertamento -come nella specie- ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73, incombe sul contribuente l’onere della prova in ordine ai fatti  che danno luogo a costi deducibili, con specifico riguardo alla esistenza ed inerenza di tali fatti e alla loro diretta riferibilità all’attività svolta e alla formazione del relativo reddito

In tema di accertamento -come nella specie- ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, incombe sul contribuente l'onere della prova in ordine ai fatti  che danno luogo a costi deducibili, con specifico riguardo alla esistenza ed inerenza di tali fatti e alla loro diretta riferibilità all'attività svolta e alla formazione del relativo reddito

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