CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20804 – Anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere
Anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere