accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21160 – L’estinzione parziale nei confronti del socio, consente in ogni caso l’esame del ricorso proposto dalla società ricorrente che non ha optato per la definizione agevolata, in quanto, come sopra detto, la società ed il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico

L'estinzione parziale nei confronti del socio, consente in ogni caso l'esame del ricorso proposto dalla società ricorrente che non ha optato per la definizione agevolata, in quanto, come sopra detto, la società ed il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21053 – A fronte della contabilità complessivamente inattendibile l’Amministrazione può procedere al ricalcolo dell’imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell’IVA e spettando al contribuente l’onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare

A fronte della contabilità complessivamente inattendibile l'Amministrazione può procedere al ricalcolo dell'imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell'IVA e spettando al contribuente l'onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21005 – Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali

Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20808 – A norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità

A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20807 Tributi – Disciplina delle società di comodo – Applicabilità – Società agricole – In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva

In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20802 – Spetta al giudice tributario il potere – dovere di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva, onde adottare una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti della pretesa fiscale

Spetta al giudice tributario il potere - dovere di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva, onde adottare una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti della pretesa fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20899 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20818 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta

Torna in cima