accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17563 – Il trust non è soggetto passivo di imposta di registro o di Iva in quanto l’unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui all’art. 73 del TUIR in tema di IRES. Ne consegue che la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all’imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva, per cui il ricorso va rigettato

Il trust non è soggetto passivo di imposta di registro o di Iva in quanto l'unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui all'art. 73 del TUIR in tema di IRES. Ne consegue che la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all'imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva, per cui il ricorso va rigettato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 – In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell’Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell’art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione

In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell'accertamento e della riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16829 – Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l’originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l’anno dall’effettuazione dall’operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l'originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l'anno dall'effettuazione dall'operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15860 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza dei destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; in tema di imposte sui redditi i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti – siano o meno inseriti in una cd. frode carosello – sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti

In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza dei destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; in tema di imposte sui redditi i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti

L'esistenza di una fattura che sia conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina, in quanto tale, fa presumere la verità di quanto ivi rappresentato, sicché costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva; la possibilità di escludere il riconoscimento del diritto alla detrazione può tuttavia fondarsi, oltre che sulla contestazione della esistenza oggettiva delle operazioni, anche sull'accertamento che le stesse sono soggettivamente inesistenti, cioè che sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16750 – In materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all’art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

In materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all'art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16749 – In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ben può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, su base presuntiva il reddito del contribuente

In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria ben può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, su base presuntiva il reddito del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16690 – Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

Torna in cima