accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17523 – In tema d’imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali sicché l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo

In tema d'imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali sicché l'impugnazione dell'accertamento "pregiudicante" costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex "pregiudicato" relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall'impugnazione del provvedimento impositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 – La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16757 – In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito d’imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972

In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE – Sentenza 07 giugno 2021, n. 602 – L’art. 90 comma 8 Legge n. 289/2002 ha sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora è sempre necessaria l’emersione di prova, erogate a associazioni sportive dilettantistiche”, chiaramente con riferimento all’anno d’imposta interessato, che «(a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

L'art. 90 comma 8 Legge n. 289/2002 ha sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora è sempre necessaria l'emersione di prova, erogate a associazioni sportive dilettantistiche", chiaramente con riferimento all'anno d'imposta interessato, che «(a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17028 – Ove il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel

Ove il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17596 – La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17303 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ed il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati ed il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame

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