CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico del reddito – Elementi indiziari di capacità contributiva – Spese incompatibili con redditi dichiarati – Prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
La contribuente B.L. ha separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, redatti con metodo sintetico, relativi ai periodi di imposta degli anni dal 2002 al 2005, con cui – a fronte di redditi dichiarati dalla contribuente pari a zero, con la sola eccezione dell’anno di imposta 2002, ove venivano dichiarati redditi per € 2.194,00 – veniva accertata dall’Ufficio l’esistenza di elementi indicativi di capacità contributiva, costituiti dall’acquisto di un’autovettura P.C., di un immobile e di azioni, oltre al possesso di beni immobili, uno dei quali risultava gravato da mutuo, nonché di una imbarcazione a motore, elementi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati dalla contribuente, con recupero di IRPEF, addizionali e sanzioni.
La CTP di Brescia ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti.
La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 26 maggio 2014, ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio e ha rigettato l’appello della contribuente. Ha, in particolare, ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha operato legittimamente sulla base dei dedotti elementi indiziari di capacità contributiva e ha ritenuto che la contribuente non ha offerto la prova contraria, risultando insufficiente in tal senso la prova relativa a una vincita al gioco del lotto avvenuta nell’anno 2000 e ha ritenuto, con riferimento all’appello incidentale dell’Ufficio, che la riduzione dei redditi accertata dal giudice di primo grado per i quattro anni oggetto di accertamento (2002 – 2005) non risulta giustificata.
Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.
Considerato che
1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» in relazione all’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente non avrebbe assolto all’onere della prova su di lei incombente. Deduce la ricorrente di avere fornito «dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento» idonei a dimostrare le disponibilità finanziarie necessarie a effettuare gli acquisti imputati dall’Ufficio. Deduce, inoltre, sotto il profilo della violazione di legge, che gli elementi di capacità contributiva devono essere specificamente accertati e non meramente asseriti e che, in ogni caso, non vi sarebbe certezza degli stessi, dovendo tali elementi, in ogni caso, essere valutati unitamente alle prove contrarie offerte dal contribuente. Sottopone, pertanto, la ricorrente alla Corte uno specifico quesito in ordine al dedotto profilo di violazione di legge, chiedendo se in sede di accertamento sintetico il giudice del merito possa porre a fondamento dei maggiori redditi accertati solo le circostanze indicate dall’ente impostore tralasciando le prove contrarie offerte dal contribuente.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», deducendo la ricorrente di avere depositato in appello il fascicolo di primo grado, contenente la documentazione comprovante la provenienza delle somme destinate all’acquisto dei beni imputati alla contribuente dall’Ufficio. Deduce la ricorrente l’assenza di una adeguata motivazione, osservando di avere allegato davanti al giudice del merito l’esistenza di elementi a prova contraria, ulteriori rispetto alla dedotta vincita al gioco del lotto, che il giudice di appello ha ritenuto insufficiente ai fini dell’onere della prova; evidenzia la ricorrente che sarebbero stati tralasciati ulteriori circostanze di fatto (atto di vendita di un immobile e di «titoli», cancellazione dell’intestazione di una imbarcazione, prestiti erogati a favore della sorella) e, infine, osserva la contribuente che costituirebbero fonti di redditi esenti la dedotta vendita di «alcuni beni».
3 – Il primo motivo, per quanto attiene alla dedotta violazione di legge in tema di insufficienza probatoria degli elementi di capacità contributiva, involge la questione se sia sufficiente per l’Ufficio, ai fini dell’accertamento operato con metodo sintetico, addurre la mera deduzione dei beni indice, ovvero se tali elementi debbano essere valutati, come propugna la ricorrente, unitamente agli elementi addotti da parte del contribuente.
3.1 – Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27811).
L’allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza che comporta una inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio sulla base degli indici di capacità contributiva (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912); in ogni caso, l’amministrazione finanziaria è legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l’esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (la sussistenza di un certo reddito: Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3445).
3.2 – La prova contraria del contribuente si pone, pertanto, su un piano successivo e non contestuale rispetto all’accertamento del maggior reddito operato dall’Ufficio a seguito della allegazione degli elementi indicativi di capacità contributiva. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto in primis che l’Ufficio ha operato sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati dall’Ufficio e, successivamente, ha ritenuto che le prove offerte dalla contribuente non fossero idonee a inficiare gli elementi addotti dall’Ufficio, non discostandosi dai principi summenzionati.
3.3 – Inammissibile è, invece, il motivo quanto alla dedotta erronea valutazione del materiale probatorio addotto dalla contribuente al fine dell’assolvimento dell’onere della prova contraria. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di accertamento sintetico, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto l’onere della prova contraria del contribuente, che ascriverebbe tali elementi sintomatici di capacità contributiva alla percezione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile («la contribuente si è limitata a contestare l’illegittimità dei decreti ministeriali […] senza produrre documentazione probante […] pur avendo percepito i proventi derivanti dalla vincita al giovo del lotto pari ad € 78.775,75, avvenuta nell’anno 2000 […] comunque non sufficiente per giustificare le spese sostenute per gli acquisti e per la proprietà/possesso dei beni indicati»). Così facendo la ricorrente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), avente ad oggetto la concreta applicazione della norma operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315).
3.4 – Il motivo si rivela ulteriormente inammissibile, posto che il contribuente, al fine dell’assolvimento della prova contraria, dovrebbe anche offrire la prova non solo della disponibilità delle risorse con le quali sarebbero state effettuate le spese prese in esame quali elementi sintomatici di capacità contributiva, ma anche della entità ed della durata del relativo possesso (Cass., Sez. V, 4 agosto 2020, n. 16637; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2018, n. 29067).
3.5 – Inammissibile è, infine, la dedotta contraddittorietà della motivazione, non essendo tale vizio più censurabile a mente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
4 – Il secondo motivo è inammissibile.
4.1 – Premesso che, come si è appena osservato, è incensurabile sotto il vigore del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente ha dedotto, molto sinteticamente, di avere allegato nel giudizio di merito – quali fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello – l’esistenza di redditi esenti quali la vendita di alcuni beni (da identificare nella vendita di un bene immobile e di «titoli»), e la cancellazione dell’intestazione di una imbarcazione, oltre alla prova di prestiti erogati a favore della sorella.
Pur prescindendosi dalla incompleta descrizione di tali fatti storici, incompleta descrizione che non ne consente del tutto la intelligibilità in relazione alle statuizioni assunte dalla CTR, la ricorrente non ha articolati nel ricorso il giudizio di decisività di detti motivi (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19987), ossia l’idoneità dell’esame di quel fatto a determinare un esito diverso della controversia (Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16703).
5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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