CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12848 – Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una gestione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, il giudice tributario non può limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea, essendo consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità
Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una gestione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, il giudice tributario non può limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea, essendo consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità