accertamento

Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente – Articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta 27 aprile 2021, n. 297 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 aprile 2021, n. 297 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente - Articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10891 – E’ sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, salvo che il contribuente contesti la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia

E' sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, salvo che il contribuente contesti la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10476 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10862 – In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell’Amministrazione prevista, previa modifica dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva

In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell'Amministrazione prevista, previa modifica dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10688 – In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste

In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2021, n. 10301 – In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10717 – Trattamento tributario della liquidazione in forma capitale della previdenza integrativa aziendale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10717 Tributi - IRPEF - Dirigente - Trattamento di previdenza integrativa aziendale - Liquidazione in forma capitale - Trattamento tributario Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, n. 1469/4/2018 dep. il 24 settembre 2018, emessa a seguito di rinvio (Cass. [...]

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