Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19960 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa