accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2313 – Neutralità nella tassazione in rapporti transnazionali e dividendi corrisposti da società figlia italiana a società madre del Regno Unito – Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

L'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un'altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1862 – Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione 6, sentenza n. 2883 depositata il 1° agosto 2019 – E’ legittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi, se essi siano resi conoscibili al contribuente tramite allegazione o riproduzione del contenuto nei processo verbale rifatti, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3

E' legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi, se essi siano resi conoscibili al contribuente tramite allegazione o riproduzione del contenuto nei processo verbale rifatti, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3

Accertamento con redditometro costituisce una valida prova la dimostrazione che la concreta posizione dei terzi (come il coniuge o il convivente) abbia interferito concretamente ad integrare il reddito oggetto di accertamento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1980 depositata il 29 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sul c.d. redditometro ha riaffermato che "la disciplina del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa, imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1980 – Nell’accertamento con il “redditometro” l’Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fattori-indice ed il contribuente è onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Nell'accertamento con il "redditometro" l'Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fattori-indice ed il contribuente è onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1969 – L’Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

L'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1852 – Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili, di cui all’art. 8, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni mobili e di prestazioni di servizi ricevute dai soggetti ivi indicati, anche nel caso in cui gli stessi siano, poi, utilizzati per fabbricati ed aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni, anche tramite commissionar

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni mobili e di prestazioni di servizi ricevute dai soggetti ivi indicati, anche nel caso in cui gli stessi siano, poi, utilizzati per fabbricati ed aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni, anche tramite commissionar

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2020, n. 1468 – In tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, il contribuente è gravato dell’onere della dimostrazione anche a mezzo di informazioni complementari ai sensi dall’art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Le prestazioni di servizi sono soggette all’ IVAsoltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all’atto del relativo pagamento

In tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, il contribuente è gravato dell'onere della dimostrazione anche a mezzo di informazioni complementari ai sensi dall'art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Le prestazioni di servizi sono soggette all' IVAsoltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento

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