CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2019, n. 32220 – Lannullamento dell’accertamento di maggior reddito conseguito dalla società determina l’annullamento dell’accertamento redditi da partecipazione nei confronti del socio
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento disposto nei confronti della società, presupposto necessario degli accertamenti effettuati nei confronti dei soci, appare contrario ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale. Il giudizio può quindi essere definito in sede di legittimità con decisione nel merito, disponendosi l'annullamento anche dell'originario accertamento effettuato nei confronti del socio.