accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25662 – La presunzione di cessione, di cui all’art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

La presunzione di cessione, di cui all'art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26086 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25975 – E’ irrilevante l’IRAP ai fini del c.d. raddoppio dei termini, non essendo le violazioni delle disposizioni riguardo all’imposizione IRAP presidiate da sanzioni penali

in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25790 – Nelle verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”

«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» e che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 - 01), non essendovi ragione alcuna per non dare seguito ai principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, va dunque appunto affermata l’inammissibilità dei mezzi de quibus secondo l’ulteriore principio di diritto che «In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"» (Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 - 01).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25786 – Legittimo l’atto di accertamento che motiva “per relationem”

la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23698 – La deducibilità dei costi per “consulenza, studio e assistenza” in base all’art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l’ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

La deducibilità dei costi per "consulenza, studio e assistenza" in base all'art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l'ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25630 – In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai disegnato in maniera chiara i confini della prova contraria posta a carico del contribuente

la disposizione in esame «chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere) con redditi che però siano esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte. In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese c/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati» (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 7389 del 2018)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25515 – In tema di determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore dell’avviamento, costituente qualità dell’azienda, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato

In tema di determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore dell'avviamento, costituente qualità dell'azienda, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato

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