CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25254 – Ai fini delle imposte IRPEG ed IRAP il momento in cui l’impresa incassa il corrispettivo della cessione dell’immobile coincide con l’acquisizione del terreno, giacché il corrispettivo è rappresentato dal valore del terreno
in tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, poiché è in quel momento che si perfeziona il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c.: pertanto, è onere dell'amministrazione finanziaria provare se e quando sia intervenuta l'accettazione da parte del committente