CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19128 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19128 Tributi - Accertamento - Verifiche movimenti bancari - Contraddittorio endoprocedimentale - Contenzioso tributario Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l'anno d'imposta 2006 emesso dall'amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente sulla [...]