CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19128

Tributi – Accertamento – Verifiche movimenti bancari – Contraddittorio endoprocedimentale – Contenzioso tributario

Rilevato che

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2006 emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale che aveva riguardato anche i movimenti bancari risultanti dal conto corrente alla medesima intestato, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ed annullato l’atto impositivo impugnato sulla rilevata violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato che

– con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad annullare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sul presupposto, nella specie insussistente, dell’espletamento della verifica fiscale presso la sede destinata all’esercizio dell’attività della predetta società; secondo la ricorrente, invero, «fatto pacifico in causa, come ben si può leggere nella sentenza impugnata, è che nella presente fattispecie, l’Ufficio ha eseguito un’indagine bancariafinanziaria, regolarmente autorizzata, e non già una verifica fiscale in loco, sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica» (ricorso, pag. 3);

– il motivo è infondato e va rigettato;

– va preliminarmente rilevato, in fatto, che diversamente da quanto sostenuto nel ricorso agenziale, non solo la CTR ma persino l’Ufficio nel giudizio d’appello ha ammesso che quella espletata nel caso in esame è stato un accertamento condotto non soltanto a tavolino, ma anche mediante accesso nei locali della società ove «i funzionari hanno semplicemente acquisito, in contraddittorio con la parte, la documentazione richiesta» (così a pag. 6 della sentenza la CTR si riferisce alle difese espletate dall’Ufficio appellante); a ciò aggiungasi che la controricorrente ha riprodotto nel proprio atto di costituzione (alle pagg. 5 e 6), parte del contenuto del p.v.c. redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate in cui, non solo si dà atto dell’accesso effettuato presso la sede della società verificata su incarico del Dirigente Capo Area Controlli dell’Agenzia delle entrate di Catania con nota esibita in visione «alla Signora C.G.», «al fine di procedere alla verifica della rispondenza dei dati degli estratti conto bancari trasmessi dagli Istituti di credito su richiesta dello scrivente Ufficio ed i relativi conti risultanti dalla contabilità della società», ma anche dell’informazione data alla parte dei «60 giorni di tempo per presentare memorie contenenti osservazioni e richieste agli Uffici competenti»;

– la correttezza della decisione assunta dalla CTR è quindi evidente, non dubitandone neppure la ricorrente che ammette che una verifica fiscale in loco è «sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica» (ricorso, pag. 3);

– d’altro canto, è consolidato in materia l’orientamento di questa Corte, secondo cui «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio» (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013);

– va altresì ricordato che questa Corte (sent. n. 29143 del 2017, che richiama Cass. n.15624 del 9/07/2014) ha affermato che le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione. Principio questo confermato, direttamente e indirettamente, dalla più recente Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 e ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con la specificazione che «in tema di garanzie per il contribuente, l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, esclude l’ammissibilità della cd. “prova di non resistenza”» (in senso analogo anche Cass. n. 1969 del 2017), ma anche ogni equiparazione dell’ipotesi di consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell’amministrazione, sussistendo l’obbligo del contraddittorio preventivo solo in tale ultimo caso (Cass. n. 6219 del 2018);

– in estrema sintesi, il motivo di ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.