accertamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 8959 depositata il 6 novembre 2023 – Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14925 depositata il 28 maggio 2024 – L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l’onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)

L'attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l'onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 247 depositata il 18 ottobre 2023 – Per i tributi armonizzati l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia potuto opporre

Per i tributi armonizzati l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia potuto opporre

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 638 depositata il 9 ottobre 2023 – Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera – quest’ultima indeducibile ai fini IRAP ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197 – non risiede nell’utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall’appaltante, bensì nell’eterodirezione dei dipendenti, che l’appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente

Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera – quest’ultima indeducibile ai fini IRAP ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197 - non risiede nell’utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall’appaltante, bensì nell’eterodirezione dei dipendenti, che l’appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14163 depositata il 21 maggio 2024 – Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all'assolvimento da parte del contribuente dell'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14037 depositata il 21 maggio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13249 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 - che ha disposto la sospensione dei "termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (...) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali" - è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13247 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato – anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta – deve ritenersi indice sintomatico di un’operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l’esistenza

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato - anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta - deve ritenersi indice sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza

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