accertamento

Contraddittorio preventivo: gli atti esclusi da tale diritto ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 il Decreto del Ministero delle Finanza del 24 aprile 2024 riguardante Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il suddetto DM era stato previsto dall’articolo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12903 depositata il 10 maggio 2024 – La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della “complicità” che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall’esiguità del relativo numero

La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della "complicità" che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall'esiguità del relativo numero

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12902 depositata il 10 maggio 2024 – Mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

Mentre l'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che "ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11172 depositata il 26 aprile 2024 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10584 depositata il 18 aprile 2024 – In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza

Legittimo l’accertamento fiscale sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10587 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento tributario, ha ribadito il principio secondo cui "... in rapporto all’intervento della Consulta in ordine alla decadenza del firmatario nell’inquadramento nella dirigenza dell’Agenzia delle entrate, affermando che in tema di accertamento tributario, ai sensi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12916 depositata il 10 maggio 2024 – La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Da tale principio deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Da tale principio deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto

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