accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11339 depositata il 2 maggio 2023 – In tema di accertamento delle imposte, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d) consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’espressione finale. Qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata

In tema di accertamento delle imposte, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d) consente l'accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall'abnormità dell'espressione finale. Qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato l'accertamento sintetico sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10868 depositata il 24 aprile 2023 – In tema di IVA un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce cessione di un “terreno edificabile” e non di “fabbricato e del suolo attiguo” in presenza di un’unica operazione economica, individuabile alla luce dell’interesse economico sociale perseguito dalle parti della cessione e avuto riguardo alla concatenazione cronologica di due o più atti, tra i quali, a titolo di esemplificazione: la richiesta del titolo edificatorio e il suo ottenimento da parte del cedente, la presentazione del progetto da parte del cessionario di demolizione del fabbricato e ricostruzione, lo sfruttamento della volumetria sul terreno in misura superiore a quella preesistente

In tema di IVA un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce cessione di un "terreno edificabile" e non di "fabbricato e del suolo attiguo" in presenza di un'unica operazione economica, individuabile alla luce dell'interesse economico sociale perseguito dalle parti della cessione e avuto riguardo alla concatenazione cronologica di due o più atti, tra i quali, a titolo di esemplificazione: la richiesta del titolo edificatorio e il suo ottenimento da parte del cedente, la presentazione del progetto da parte del cessionario di demolizione del fabbricato e ricostruzione, lo sfruttamento della volumetria sul terreno in misura superiore a quella preesistente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10817 depositata il 24 aprile 2023 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 comma 3, (e del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 57), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 comma 3, (e del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 57), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n0. 138 depositata il 16 febbraio 2023 – In tema di imposte sui redditi delle società, il criterio che determina l’assoggettamento delle stesse al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione, intesa come luogo dove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente

In tema di imposte sui redditi delle società, il criterio che determina l’assoggettamento delle stesse al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione, intesa come luogo dove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10779 depositata il 21 aprile 2023 – Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni

Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10720 depositata il 20 aprile 2023 – Nella disciplina delle società “non operative” possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di “esclusione” oppure di “disapplicazione”. Le prime sono disciplinate dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell’art. 30 (per il quale “(c)on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo”

Nella disciplina delle società "non operative" possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di "esclusione" oppure di "disapplicazione". Le prime sono disciplinate dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell'art. 30 (per il quale "(c)on provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10781 depositata il 21 aprile 2023 – In tema di redditi d’impresa, quand’anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un’utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull’ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

In tema di redditi d'impresa, quand'anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull'ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10584 depositata il 19 aprile 2023 – In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi

In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi

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