accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 – In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall’imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie’te’ relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo"; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici"): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie'te' relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14707 depositata il 26 maggio 2023 – In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica

In tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 32 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purchè siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate

In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purchè siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 4, sentenza n. 325 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 on riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) “sub specie” di presunzione semplice

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 on riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11719 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell’art. 63 T.F.U.E. in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 168bis t.u.i.r.

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 T.F.U.E. in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 168bis t.u.i.r.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11642 depositata il 4 maggio 2023 – Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all’art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l’accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all'art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l'accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11631 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di redditi di impresa, l’allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce “rimanenze di magazzino” e non a quella “ricavi”, senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione

In tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11509 depositata il 3 maggio 2023 – In virtù della presunzione stabilita dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito

In virtù della presunzione stabilita dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici - sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito

Torna in cima