Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 32 depositata il 2 marzo 2023

Costi deducibili – Onere della prova – Fatture false.

Massima:

In materia di oneri deducibili, l’ufficio deve fornire la prova della falsità delle fatture, ma la prova può essere anche di tipo presuntivo e quella emersa nella fattispecie in esame è dotata dei requisiti di gravità, di precisione e di concordanza. Grava, invece, sulla parte l’onere di dimostrare che quelle prestazioni siano state realmente fornite e che siano state fornite dal soggetto emittente. Orbene se il soggetto fornitore, come detto, non è in grado dal punto di vista tecnico di effettuare quella prestazione, l’operazione descritta nei documenti è oggettivamente falsa e quindi il costo relativo è indeducibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’agenzia delle entrate di Matera accertava che la snc M. di C. G. snc aveva nell’anno 2007 annotato in contabilità costi per euro 190.140,00, che venivano ritenuti indeducibili, trattandosi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da E.. Il maggior reddito veniva quantificato in euro 206.046. Avverso il detto avviso, notificato in data 22.11.2012, la società proponeva ricorso alla CTP di Matera. Analoghi ricorsi proponevano i quattro soci: C. G. Antonio, C. D., C. C. e C. A. relativamente ai rispettivi maggiori redditi di partecipazione. La CTP di Matera, pur non provvedendo alla riunione, ricorrendo una evidente ipotesi di litisconsorzio, trattava le cause mediante simultaneus processus, accogliendo tutti i ricorsi con le seguenti sentenze:

1- 366/2015 ….. C. D.

2- 367/2015 ……C. G.

3- 368/2015…….C. A.

4- 369/2015……C. C.

5- 370/2015 M. di C. G. snc

Avverso tutte le indicate sentenza l’agenzia proponeva appello. Accadeva che quattro appelli venivano definiti con distinte sentenze e da collegi diversi, con evidente violazione del contradditorio. Questa CTR, con sentenza in data 13.3.2017 n. 65 respingeva l’appello proposto dall’agenzia relativamente alla società e con sentenze tutte del 14.4.2017 respingeva gli appelli proposti dall’agenzia relativamente ai soci C. D., C. A. e C. C. L’appello avverso la sentenza 367/2015 emessa nei confronti di C. G. non veniva deciso da questa CTR, con continui rinvii della trattazione in attesa della decisione della Corte di cassazione, adita dall’agenzia in ordine all’accertamento a carico della società. Atteso il tempo trascorso, ritiene questo collegio non più differibile la trattazione e la definizione. Con la sentenza oggetto di gravame la CTP di Matera accoglieva il ricorso avverso l’avviso di partecipazione, rilevando che la stessa commissione con sentenza in pari data 22-7-2015 aveva accolto il ricorso proposto dalla società e quindi il ricorso avverso il maggior reddito di partecipazione doveva intendersi accolto. Proponeva appello l’agenzia, con atto notificato in data 10.2.2016, deducendo Errata e parziale valutazione degli elementi sui quali si fondava l’accertamento a carico della società e quindi dei soci.

L’appellato non si costituiva.

L’appello è fondato e merita integrale accoglimento.

Occorre premettere, per doverosa completezza, che questa CTR ha definito, come già detto, l’appello proposto dall’agenzia avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della società M.. Infatti con sentenza 385 del 2017, gravata di ricorso per cassazione, non ancora definito, il collegio riteneva che sebbene gli elementi evidenziati nell’avviso fossero idonei a giustificare l’azione accertatrice non era sufficiente per ritenere provato l’inesistenza delle prestazioni fatturate. Le dichiarazioni del subappaltatore, sulle quali si fondava la presunzione, non erano ad avviso di quel collegio decidente, ad assurgere a rango di prova, poiché il dichiarante era interessato a sottrarsi alle proprie responsabilità e quindi inattendibile. Inoltre l’ufficio non aveva contestato l’inesistenza oggettiva né l’ufficio aveva provato la consapevolezza da parte del committente che l’operazione fosse fraudolenta. La tesi della CTR, appena sintetizzata, non può assolutamente essere condivisa. Infatti l’agenzia appellante dopo aver richiamato l’esito delle indagini svolte nei confronti di O. S. che in regime di sub-appalto, aveva effettuato prestazioni nei confronti di snc M. , poi riportate, in maniera del tutto generica nelle fatture incriminate, ha evidenziato un serie imponente di elementi presuntivi, dotati di gravità, di precisione e di concordanze, dai quali aveva desunto la falsità delle fatture. Anzitutto la limitata organizzazione aziendale del sub appaltatore, che, come desunto dall’applicativo SERPICO, nel 2007 aveva realizzato un volume di affari di appena 28.191 euro e componenti negativi di appena euro 8.900, quindi assolutamente incompatibili con l’importo delle fatture emesse ed utilizzate da M. pari ad oltre 190.000. A tanto si deve aggiungere la valenza della dichiarazione del fornitore di non aver effettuato alcuna prestazione. Dichiarazione che certamente va valutata con circospezione, trattandosi di soggetto interessato a non edere contra se. Ma che assume valore indiziario se inserita nel più ampio contesto. E allora è certamente esatto che l’ufficio in siffatta materia deve fornire la prova della falsità delle fatture, ma la prova può essere anche di tipo presuntivo e quella emersa nella specie è dotata dei requisiti di gravità, di precisione e di concordanza. Grava invece sulla parte l’onere di dimostrare che quelle prestazioni siano state realmente fornite e che siano state fornite dal soggetto emittente. Orbene se il soggetto fornitore, come detto, non è in grado dal punto di vista tecnico di effettuare quella prestazione, l’operazione descritta nei documenti è oggettivamente falsa e quindi il costo relativo è indeducibile. La mancata costituzione dell’appellato C. G. esime questa Corte dall’esaminare le altre censure mosse in primo grado all’avviso di accertamento. In definitiva il maggior reddito di partecipazione accertato a carico dell’appellato è legittimo e sul punto l’avviso merita conferma. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’appello dell’agenzia e condanna C. G. a rifondere all’appellante le spese del grado che liquida in euro 2.000, oltre accessori.