Corte di Cassazione, ordinanza n. 20395 depositata il 14 luglio 2023 – In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione, ha soltanto l’onere di provare,  anche  mediante  presunzioni  semplici,  che le operazioni non  sono  state  effettuate,  mentre  in  caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve anche provare che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti ed una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate