CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27277 – La concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, richiamato dalla legge 448/2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato
la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, richiamato dalla legge 448/2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea