ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7964 – Gli “atti propri” dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall’art. 7 della citata Tariffa

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della citata Tariffa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7984 – In tema di classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all’art. 28 della l. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all'art. 28 della l. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18270 – Solo in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare

Solo in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6316 – Ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico

Ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5861 – Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita

Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5098 – Restano esclusi dalla TIA, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani come i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazioni)

Restano esclusi dalla TIA, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani come i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazioni)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3868 – L’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari

L'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3856 – Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

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