ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 ottobre 2020, n. 22594 – Nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2 Reg. CE cit. e delle corrispondenti disposizioni del TULD relative alla risoluzione della controversia doganale, stante l’omessa effettuazione delle controanalisi richieste

Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 2 Reg. CE cit. e delle corrispondenti disposizioni del TULD relative alla risoluzione della controversia doganale, stante l'omessa effettuazione delle controanalisi richieste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20481 – Ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito, e alla qualità ambientale 

Ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito, e alla qualità ambientale 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21614 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè l’effettiva destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualíficabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè l'effettiva destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualíficabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21612 – Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21611 – In tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo

In tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21043 – In tema di imposta sulla pubblicità, occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l’immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un’azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione

In tema di imposta sulla pubblicità, occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione

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