cassazione fiscale penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13319 depositata il 30 marzo 2023 – Risponde del reato di omesso versamento IVA il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall’atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, avendo al riguardo l’iscrizione degli atti riguardanti la società, efficacia dichiarativa e non costitutivo

Risponde del reato di omesso versamento IVA il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, avendo al riguardo l'iscrizione degli atti riguardanti la società, efficacia dichiarativa e non costitutivo

Irretroattività dell’art. 578-bis c.p.p. relativo alla confisca per equivalente per i reati tributari

la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

Corte di Cassazione SS.UU., sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2023 – La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11565 depositata il 20 marzo 2023 – Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni), è sempre necessaria la prova non solo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ma anche dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni), è sempre necessaria la prova non solo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ma anche dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10726 depositata il 14 marzo 2023 – Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l’invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l'invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 9610 depositata il 7 marzo 2023 – Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2859 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all’art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 43238 del 15 novembre 2022  – In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi cioè comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni, nel solco delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre che dalla giurisprudenza ad essa successiva

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi cioè comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni, nel solco delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre che dalla giurisprudenza ad essa successiva

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