cassazione penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7414 depositata il 20 febbraio 2024 – Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall’art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7413 depositata il 20 febbraio 2024 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7217 depositata il 19 febbraio 2024 – In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6782 depositata il 15 febbraio 2024 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con l’unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con l'unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6324 depositata il 13 febbraio 2024 – Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello “non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello "non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6780 depositata il 15 febbraio 2024 – Nei procedimenti per reati colposi, difatti, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice, qualora l’imputato, come nella specie, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell’addebito

Nei procedimenti per reati colposi, difatti, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice, qualora l'imputato, come nella specie, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell'addebito

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6771 depositata il 15 febbraio 2024 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al Giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al Giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 4329 depositata il 1° febbraio 2024 – Il travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione

Il travisamento consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione

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