cassazione penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28257 depositata il 30 giugno 2023 – In relazione alla bancarotta documentale correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili, l’affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; al contrario, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l’oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture

In relazione alla bancarotta documentale correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili, l'affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture

L’amministratore formale (c.d. testa di legno) non risponde dei reati commessi dall’amministratore di fatto per il solo fatto della carica rivestita

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2885 depositata il 23 gennaio 2024, intervenendo in tema di responsabilità penale dell'amministratore formale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... Va escluso che l'amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2885 depositata il 23 gennaio 2024 – E’ escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione

E' escluso che l'amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell'ambito dell'attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4210 depositata il 31 gennaio 2024 – In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" o al "vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 2557 depositata il 22 gennaio 2024 – Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, si fa pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione e del tutto insussistente laddove l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione

Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, si fa pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione e del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 – Nel reato di sfruttamento del lavoro l’art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. . L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Nel reato di sfruttamento del lavoro l'art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell'art. 36 Cost. . L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024 – Il bilancio è un atto caratterizzato da profili descrittivi e valutativi e per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata. Per cui la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi “falsa”

Il bilancio è un atto caratterizzato da profili descrittivi e valutativi e per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata. Per cui la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi "falsa"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47912 depositata il 1° dicembre 2023 – Il giudice chiamato ad applicare l’art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l’autore del reato dispone, quale che esso sia

Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l'autore del reato dispone, quale che esso sia

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