La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2885 depositata il 23 gennaio 2024, intervenendo in tema di responsabilità penale dell’amministratore formale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… Va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione (cfr., da ultimo, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175-01). …”

Per il Supremo consesso l’amministratore formale (c.d. testa di legno) non risponde in automatico del reato compiuto da altri che operano nell’ambito della società, ma bisogna verificare la sua compartecipazione materiale e morale nel fatto, che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.

La vicenda ha riguardato una persona, amministratore formale ed amministrata di fatto dallo zio, di una società a responsabilità limitata accusata di riciclaggio di una vettura rubata in quanto amministratore unico della concessionaria auto. In particolare la sentenza dei giudici di appello, scarna di  motivazione e sulla sola veste formale dallo stesso rivestita al momento dell’acquisto, non hanno indicato quale contributo materiale o morale l’imputato fornì per il compimento dell’attività finalizzata a ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa del bene, la cui detenzione da sola non consente di ritenere integrato un riciclaggio. 

Il principio in base a cui “… non può affermarsi la responsabilità dolosa per condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato, come osservato anche da Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta Stefania, Rv. 282280, che ha ribadito la necessità di dimostrare l’effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, pena il travolgimento del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale …” (anche Cass. sentenza, penale, n. 28257 del 2023)

Il Supremo consesso con la sentenza n. 24810 del 2023 ha riaffermato che “… in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271754. Massime precedenti Conformi: N. 19049 del 2010 Rv. 247251 – 01, N. 28007 del 2004 Rv. 228713. 

In proposito va, altresì, ricordato che più recentemente questa stessa Sezione (Sez. 5 , Sentenza n. 44666 del 04/11/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282280 sul delicato tema della responsabilità dell’amministratore solo formale ha opinato che se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroe11i, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). …”