CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6780 depositata il 15 febbraio 2024 – Nei procedimenti per reati colposi, difatti, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice, qualora l’imputato, come nella specie, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell’addebito