Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44170 depositata il 3 novembre 2023 – Le violazioni di cui aò d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di reati e, dunque, dell’esercizio della giurisdizione penale, la sussistenza del “reato tributario”, sotto ogni suo aspetto (oggettivo e soggettivo), deve essere autonomamente accertata dal giudice penale secondo le norme del codice di procedura penale (artt. 1 e 2, cod. proc. pen.), imponendosi il rispetto di tali norme anche in sede ispettiva, quando – come detto – emergano fatti apprezzabili come reato. Ne consegue che non v’è spazio nel processo penale di cognizione per l’ingresso di presunzioni (tantomeno legali) ma solo di indizi, valorizzabili a fini di prova nei limiti e modi indicati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., valendo, per il processo penale, uno statuto probatorio suo proprio necessariamente strumentale al tendenziale accertamento della verità (i.e., della corrispondenza al vero) del fatto contestato nell’editto accusatorio