Corte di Cassazione ordinanza n. 30440 depositata il 2 novembre 2023

revocazione

RILEVATO CHE

1. Con l’ordinanza oggetto di domanda di revocazione, questa Corte rigettava il ricorso in Cassazione proposto dalla contribuente nei confronti della sentenza n. 249/2/18 resa dalla CTR della Toscana e depositata in data 12 febbraio 2018, a mezzo della quale, in solo parziale accoglimento dell’appello spiegato sempre dalla contribuente, veniva dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, eccezion fatta che per la misura delle sanzioni, che veniva rideterminata.

2. La revocazione viene proposta sulla base di asserito errore di percezione da parte di questa Corte, laddove la stessa ha ritenuto la contestazione della residenza all’estero della contribuente, ad avviso della quale, invece, da ritenersi pacifica fra le parti.

Il ricorso per revocazione, basato su un unico motivo, conclude altresì per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.

3. Con apposito controricorso resiste l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria in data 7 settembre 2023.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo, nel denunciare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata e nel chiederne la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente asserisce che la Corte, pur a fronte dell’espressa applicazione da parte dell’Agenzia, in sede di accertamento, dell’art. 20, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, che disciplina alla lett. f) l’applicazione dell’imposta ai non residenti, aveva basato la propria decisione sul presupposto invece della contestazione di tale residenza all’estero, viceversa incontrovertibilmente pacifica come fissata nel Principato di Monaco, come tra l’altro si ricaverebbe da quanto appena riportato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

Orbene anzitutto la questione circa il domicilio della C. risulta un punto controverso, tanto che su di esso si pronunciò la sentenza di appello (cfr. pag. 5 della stessa), laddove statuisce che “…la residenza della Coveri è stata individuata in Firenze, via Guicciardini 19, per il fatto stesso di aver trasferito la residenza nel Principato di Monaco. Come indicato nell’avviso di accertamento (…) la Coveri ha mantenuto il proprio domicilio in Italia, e in particolare nel luogo di ultima residenza, avendo in quel luogo anche tutti i propri famigliari mantenuto il domicilio, in guisa che la doglianza è infondata e va respinta”.

Della questione venne nuovamente investita questa Corte (cfr. motivo quarto dell’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 249/2/2018), e sul punto – che è poi quello oggetto di ricorso per revocazione – questa Corte ha rilevato come si trattasse di un accertamento in fatto, pertanto sottratto al sindacato della Corte stessa, limitandosi essa a derivare da tale fatto (appunto insindacabile ormai) l’applicabilità degli artt. 2, comma 2-bis, TUIR e 58, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nei testi pro-tempore vigenti.

È infatti indiscutibile che venne dibattuto (ai fini della competenza amministrativa ad emettere l’avviso di accertamento) appunto il fatto, affermato dall’amministrazione nell’avviso e poi in giudizio, che la Coveri avesse il domicilio effettivo in Italia ed in particolar modo a Firenze, come stabilito dalla CTR con un accertamento ritenuto da questa Corte di fatto.

D’altronde anche ove si partisse dall’assunto per cui l’accertamento presupponeva il dato di fatto della residenza estera (solo dubitandosi della stessa), allora avrebbe dovuto essere la relativa statuizione della CTR oggetto di revocazione, laddove viceversa con il quarto motivo del precedente ricorso ci si doleva della violazione o falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973.

3. Dall’inammissibilità del ricorso discende altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, oltre alla sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.800,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.