Corte di Cassazione sentenza n. 29145 depositata il 6 ottobre 2022  – La revocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, riconducibile all’art. 395, primo comma, 4, cod. proc. civ., che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. La combinazione dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione