CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6782 depositata il 15 febbraio 2024 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con l’unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.