cassazione penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 20152 depositata il 21 maggio 2024 – E’ configurabile la condotta dissimulatoria tipica dell’autoriciclaggio nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento

E' configurabile la condotta dissimulatoria tipica dell'autoriciclaggio nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23288 depositata il 10 giugno 2024 – L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., non può essere dedotto dalla circostanza che l’imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un “posterius” rispetto al fatto-reato ed in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori possa essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., non può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato ed in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori possa essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26401 depositata il 4 luglio 2024 – Pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale

Pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22978 depositata il 6 giugno 2024 – Non rileva per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose la mera circostanza che l’amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate

Non rileva per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose la mera circostanza che l'amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23577 depositata il 12 giugno 2024 – Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma da parte dell’imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all’altro assuma rilevanza

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell'attività sotto altra forma da parte dell'imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all'altro assuma rilevanza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024 – Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024 – In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

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