cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39028 – Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente

Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del "risultato sperato" dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38333 – Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, «con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa»

Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, «con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa»

Corte di Cassazione ordinanza n. 27704 depositata il 3 dicembre 2020 – La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell'acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell’art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell’altro convenuto nell’osservanza dei termini di rito

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28067 – In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functionem, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla Consob

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functionem, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27315 – I compensi professionali, dovuti ai sensi dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell’1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall’art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

I compensi professionali, dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall'art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26451 – La remissione in termini è stata ritenuta da questa Corte applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, ed anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare

La remissione in termini è stata ritenuta da questa Corte applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, ed anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare

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