cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5131 – Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 – Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1226 – L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo

L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39028 – Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente

Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del "risultato sperato" dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38333 – Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, «con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa»

Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, «con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa»

Corte di Cassazione ordinanza n. 27704 depositata il 3 dicembre 2020 – La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell'acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell’art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell’altro convenuto nell’osservanza dei termini di rito

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito

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