cassazione sez. lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26634 depositata il 14 ottobre 2024 – Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25729 depositata il 26 settembre 2024 – Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26149 depositata il 7 ottobre 2024 – L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 14288 depositata il 22 maggio 2024 – Obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

Obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25970 depositata il 3 ottobre 2024 – L’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l’appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

L'art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l'appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25734 depositata il 26 settembre 2024 – E’ riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

E' riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25419 depositata il 23 settembre 2024 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

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