cassazione sez. lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35234 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35227 – Il vizio di sussunzione ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso

Il vizio di sussunzione ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35224 – Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e, segnatamente, esso non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e, segnatamente, esso non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33889 – In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33344 – L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35114 – In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35111 – La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 – In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall’art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

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