cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 30485 depositata il 2 novembre 2023 – La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 30480 depositata il 2 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione", ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

Corte di Cassazione ordinanza n. 30440 depositata il 2 novembre 2023 – Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29960 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di classificazioni catastali il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle “componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive (…) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo”

In tema di classificazioni catastali il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle "componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive (...) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29957 depositata il 27 ottobre 2023 – Nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto

Nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27813 depositata il 2 ottobre 2023 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29542 depositata il 24 ottobre 2023 – Quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi priva di interesse il ricorrente dall’esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura

Quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi priva di interesse il ricorrente dall'esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2193 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

Torna in cima