cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3878 depositata l’ 8 febbraio 2023 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33569 depositata il 15 novembre 2022 – In tema  di  prova  documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni

In tema  di  prova  documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33568 depositata il 15 novembre 2022 – Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l’antieconomicità di un costo – intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente

Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l'inattendibilità della condotta del contribuente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33567 depositata il 15 novembre 2022 – La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all’atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, “qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all'atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, "qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

Corte di Cassazione, sentenza n. 33566 depositata il 15 novembre 2022 – Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Viola tale principio il contribuente indica in quali atti avrebbe proposto simili censure, ma lo fa in maniera generica e riprodurre, almeno in sintesi, le formule utilizzate nel ricorso introduttivo

Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Viola tale principio il contribuente indica in quali atti avrebbe proposto simili censure, ma lo fa in maniera generica e riprodurre, almeno in sintesi, le formule utilizzate nel ricorso introduttivo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022 – In tema di IVA l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d’impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

In tema di IVA l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d'impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5366 depositata il 21 febbraio 2023 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Seppure l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Seppure l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5331 depositata il 21 febbraio 2023 – La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell’autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono

La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell'autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono

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