cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 26563 depositata il 9 settembre 2022 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079 – Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte

Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti

Corte di Cassazione ordinanza n. 26559 depositata il 9 settembre 2022 – Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell’atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l’art. 2.2, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell’inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali

Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 2.2, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali

Corte di Cassazione sentenza n. 26556 depositata il 9 settembre 2022 – In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla “utilizzabilità degli ambienti”, a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre

In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre

Corte di Cassazione ordinanza n. 26534 depositata l’ 8 settembre 2022 – In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 26523 depositata l’ 8 settembre 2022 – Alla facoltà di proporre immediata impugnazione dell’atto non espressamente indicato dall’articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l’impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’articolo menzionato, perché l’impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza

Alla facoltà di proporre immediata impugnazione dell'atto non espressamente indicato dall'articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l'impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'articolo menzionato, perché l'impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32854 – La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

Corte di Cassazione ordinanza n. 26410 depositata il 7 settembre 2022 – Nel processo tributario, l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermativa della cartella di pagamento impugnata in quanto asseritamente notificata in assenza delle condizioni minime necessarie per la configurabilità della propria esistenza, oltre che per altri vizi (mancanza del responsabile del procedimento e difetto di   sottoscrizione), determina altresì l’annullamento del titolo tributario

Nel processo tributario, l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermativa della cartella di pagamento impugnata in quanto asseritamente notificata in assenza delle condizioni minime necessarie per la configurabilità della propria esistenza, oltre che per altri vizi (mancanza del responsabile del procedimento e difetto di   sottoscrizione), determina altresì l’annullamento del titolo tributario

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