cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 27241 depositata il 15 settembre 2022 – Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 – In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ

In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460") all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2022, n. 34707 – Il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur

Il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull'an debeatur

Corte di Cassazione ordinanza n. 27198 depositata il 15 settembre 2022 – Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l’esclusione di cui alla lett. f) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione

Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 27197 depositata il 15 settembre 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate a per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate a per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

Corte di Cassazione ordinanza n. 27194 depositata il 15 settembre 2022 – In  tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l’originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell’iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale

In  tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l'originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell'iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale

Corte di Cassazione ordinanza n. 27192 depositata il 15 settembre 2022 – Ricorre l’ipotesi di « doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo, quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Ricorre l'ipotesi di « doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo, quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Corte di Cassazione ordinanza n. 27166 depositata il 15 settembre 2022 – In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici. La presunzione di cui all’art. 32 comma 1 n.2 cit. non si applica esclusivamente ai redditi di impresa, né solo ai redditi percepiti da società commerciali.

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici. La presunzione di cui all'art. 32 comma 1 n.2 cit. non si applica esclusivamente ai redditi di impresa, né solo ai redditi percepiti da società commerciali.

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