cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 122 – La omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell’Iva a debito con l’Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione

La omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell'Iva a debito con l'Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 15 – La omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto della irretrattabiIità del credito dell’ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e « diverso » in capo all’Agente della riscossione, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale

La omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto della irretrattabiIità del credito dell'ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e « diverso » in capo all'Agente della riscossione, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 125 – E’ inammissibile per violazione del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione qualora il ricorrente non trascrive l’atto di appello; ciò impedisce alla Corte di verificare l’effettivo contenuto dell’atto di gravame e di decidere quindi in ordine alle domande ivi formulate

E' inammissibile per violazione del canone della c.d. "autosufficienza" dei motivi di ricorso per cassazione qualora il ricorrente non trascrive l’atto di appello; ciò impedisce alla Corte di verificare l’effettivo contenuto dell’atto di gravame e di decidere quindi in ordine alle domande ivi formulate;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16664 – A seguito delle novità introdotte al d.lgs. n. 347 del 1990 dal comma 10 bis dell’art. 35 del d.l. 223 del 2006, l’imposta catastale dell’1% trova applicazione anche sui trasferimenti aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, di cui al n. 8 ter dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compreso il caso in cui il trasferimento sia imponibile ai fini IVA. Il nuovo art. 1-bis nella Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, dispone, inoltre che l’imposta ipotecaria trova applicazione con l’aliquota proporzionale del 3%

A seguito delle novità introdotte al d.lgs. n. 347 del 1990 dal comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006, l'imposta catastale dell'1% trova applicazione anche sui trasferimenti aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, di cui al n. 8 ter dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compreso il caso in cui il trasferimento sia imponibile ai fini IVA. Il nuovo art. 1-bis nella Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, dispone, inoltre che l'imposta ipotecaria trova applicazione con l'aliquota proporzionale del 3%

Corte di Cassazione ordinanza n. 124 depositato il 4 gennaio 2022 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 32 depositata il 1 gennaio 2020 – In tema d’imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile

In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 33 – Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello

Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 137 – Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione

Torna in cima