Corte di Cassazione ordinanza n. 124 depositato il 4 gennaio 2022
Contenzioso tributario – sentenza penale – rilevanza
Rilevato che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dei contribuenti e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento impugnato per IVA ed IRAP 2003 quanto alla società C. S. s.r.l. e per IRPEF 2003 quanto ai ridetti sigg. ri G.G. e P.G., soci della stessa;
– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con unico controricorso;
Considerato che:
– preliminarmente, rileva la Corte che sono in atti istanze di definizione ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018 presentate nell’interesse dei ricorrenti P.G. e G.G.; alla luce della documentazione ad esse allegate sussistono le condizioni perché sia dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione dei suddetti controricorrenti: il presente giudizio prosegue quindi unicamente nei confronti di C. S. s.r.l.;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. nonché dell’art. 25 c. 1 lett. D) del d. Lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che le affermazioni dell’Ufficio non fossero suffragate da sufficienti elementi probatori mentre il giudicato penale assolutorio formatosi nei confronti dei contribuenti oggi controricorrenti sigg.ri G.G. e P.G. costituisse inequivocabilmente prova della estraneità della società e quindi dei soci alla frode perpetrata da B.C.I. s.r.l., altro soggetto, e l’effettività delle operazioni commerciali intercorse con essa;
– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell’appello omesso di valutare gli elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate relativi sia alle differenze tra gli importi pagati dai clienti, anche tramite operazioni di finanziamento intercorse tra C. S. s.r.l. e società finanziarie, e quelli dichiarati dalla società come ricavi; sia alle caratteristiche del fornitore B.C.I. s.r.l. (che ha operato per breve tempo senza versare imposte né presentare elenchi INTRASTAT, era sprovvista di dipendenti e collaboratori, come specificato a pag. 47 e seguenti del ricorso per cassazione) e ai rapporti intercorsi con la società contribuente;
– il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;
– i motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e sono fondati;
– invero, la CTR ha ritenuto di annullare l’atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado, in quanto risulterebbe agli atti di causa un “deficit probatorio diretto” (pag. 4 quartultimo periodo) quanto alla pretesa di maggiori tributi in forza sia di quanto dedotto e provato dalla difesa dei contribuenti, sia della natura presuntiva degli elementi presentati dell’Erario; in concreto quindi “in mancanza di elementi probatori diretti a carico della C. S. s.r.l. e dei due soci” (pag. 4 penultimo periodo), gli accertamenti del giudizio penale “risultano utili anche in questa sede”;
– in definitiva quindi, la CTR ha ritenuto che difettando una prova diretta della partecipazione o della consapevolezza della frode in capo a C. S. s.r.l. e ai soci della stessa, le risultanze del giudizio penale fossero sufficienti a ritenere non provate le ragioni della pretesa dell’Ufficio;
– tal affermazione è contraria con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
– nel ritenere quindi necessaria prova diretta del coinvolgimento dei contribuenti nella frode, la CTR ha del tutto svalutato ed in concreto non valutato – come avrebbe dovuto – gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio la cui presenza agli atti avrebbe potuto far ribaltare l’onere probatorio in capo ai contribuenti;
– inoltre, avendo del tutto tralasciato la valutazione di detti elementi presuntivi, il giudice dell’appello si è meramente adeguato alle risultanze del giudizio penale, con ciò effettivamente discostandosi dai principi indicati da questa Corte, secondo i quali (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare;
– la sentenza è quindi cassata nei confronti di C. S. s.r.l. con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio nei confronti del sig. G.G. e del sig. P.G.; accoglie il ricorso nei confronti di C. S. s.r.l.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29244 depositata il 7 ottobre 2022 - La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, ancorchè emessa con la formula "perchè il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20490 depositata il 17 luglio 2023 - La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 128 depositata il 27 ottobre 2022 - La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 maggio 2021, n. 11590 - Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", come pure quella di condanna, non spiega…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5516 - In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi" neppure "alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2019, n. 30941 - In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…