CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 15
Tributi – Riscossione – Preavviso di fermo amministrativo – Crediti tributari definitivi per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento – Prescrizione
Fatti rilevanti
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7.813/39/14 del 9 luglio 2014, pubblicata il 18 settembre 2014, favorevolmente scrutinando, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 275/13/14 (di inammissibilità del ricorso introduttivo), il gravame della società contribuente R.V. s.r.L, ha accolto – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – il ricorso proposto dalla ridetta società avverso il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 29 settembre 2010, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. 071 2003 0061 0608 55, notificata l’8 aprile 2003; n. 071 2003 3103 7285 087, notificata il 4 marzo 2004; n. 071 2004 0198 9767 07, notificata 26 aprile 2005; nonché avverso le succitate cartelle, dichiarando estinti per prescrizione i relativi tributi.
2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 18 marzo 2015.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita, con atto del 21 maggio 2015, ai sensi dell’art. 370, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. al fine della partecipazione alla discussione orale.
Ragioni della decisione
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato l’accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso introduttivo, in parziale riforma della sentenza appellata, osservando che, anteriormente alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo, erano maturati – negli intervalli di tempo intercorsi dalle notificazioni delle anzidette cartelle di pagamento presupposte – i termini di prescrizione quinquennale dei pertinenti tributi locali (tasse smaltimento rifiuti e tributi provinciali) azionati colle cartelle.
2. – L’Agente della riscossione sviluppa due motivi.
2.1 – Col primo eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, difetto di giurisdizione del giudice tributario, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Espone il ricorrente che dal pertinente estratto di ruolo risulta che la cartella di pagamento n. 071 2004 0198 9767 07, notificata 26 aprile 2005, reca (oltre al carico tributario) anche altro carico (ruolo 2004 n. 0000020 trasmesso dall’I.N.A.I.L.) pertinente a crediti di natura non tributaria.
2.2 – Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 (rectius: n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; in relazione al d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; e in relazione agli artt. 2946 e 2953 cod. civ.
La parte si duole della dichiarata prescrizione dei carichi tributari: obietta che la inoppugnabilità delle ridette tre cartelle di pagamento presupposte (in difetto di tempestive impugnazioni illis temporibus) comporta la applicazione in via analogica del termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 2953 cod. civ. pei diritti (per i quali è prevista una prescrizione più breve), quando sono accertati con sentenza di condanna passata in giudicato.
Soggiunge: la inoppugnabilità delle cartelle in parola determina la novazione dei crediti relativi sia sotto il profilo soggettivo (subentrando l’Agente della riscossione all’Ente impositore) sia sotto quello oggettivo in quanto viene in rilievo, in luogo del titolo originario, « il diritto (dell’esattore) di agire in executivis »; colla conseguenza che pel succitato nuovo diritto, in difetto della previsione di alcuno specifico termine di prescrizione, trova applicazione il termine ordinario decennale.
Conclude che alla data della notificazione del preavviso di fermo amministrativo, nessuno dei ridetti termini decennali di prescrizione era maturato.
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1 – Mediante puntuale trascrizione (nel corpo del ricorso, a p. 8, ex adverso non contestata) del carico compreso nella cartella di pagamento n. 071 2004 0198 9767 07 del 26 aprile 2005 e relativo al credito di € 953,02 dovuto all’I.N.A.I.L. per premi, interessi e sanzioni pertinenti (ruolo I.N.A.I.L., anno 2004, n. 0000020), l’Agente della riscossione ha dimostrato che la Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso della contribuente in relazione al ridetto credito dell’I.N.A.I.L., è incorsa nella inosservanza dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Infatti la tassativa elencazione – contenuta nella disposizione in parola – delle controversie che appartengono alla giurisdizione tributaria, non comprende quelle relative ai premi dovuti per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La cognizione di tali controversie, che non concernono la materia dei tributi, spetta pacificamente al giudice ordinario.
3.2 – Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione in parte de qua della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito al riguardo, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, in relazione al carico extra tributario, azionato colla cartella di pagamento n. 071 2004 0198 9767 07, notificata 26 aprile 2005, di cui al ruolo anno 2004, n. 0000020, trasmesso dall’I.N.A.I.L.
4. – Il secondo motivo è, invece, infondato.
4.1 – L’art. 2953, primo comma, cod. civ. stabilisce che « i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ».
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale trova, pertanto, il suo presupposto esclusivamente nel giudicato intervenuto riguardo al diritto per il quale è prevista la prescrizione breve.
Mentre la omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto della irretrattabiIità del credito dell’ente impositore e non quello – postulato dalla ricorrente – della insorgenza di un diritto nuovo e « diverso » in capo all’Agente della riscossione, soggetto – in carenza della previsione di uno specifico termine breve di prescrizione – alla ordinaria prescrizione decennale.
In tale senso, componendo il contrasto giurisprudenziale, si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità, la quale 1°) ha nettamente escluso la possibilità della applicazione analogica dell’art. 2953 cod. civ., in quanto « la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza » e, pertanto, « è insuscettibile di interpretazione analogica »; 2°) ha disatteso la tesi (per vero recepita in alcuni arresti della Corte, v. ex plurimis sentenza n. 4338 del 24 febbraio 2014; sentenza n. 11749 dell’8 giugno 2015) di un autonomo diritto dell’Agente della riscossione, in relazione all’esecuzione del titolo divenuto definitivo e irretrattabile, diritto riguardo al quale – in difetto di specifica previsione e « in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio judicati, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. » – troverebbe applicazione il termine ordinario della prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Sez. Un., sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01).
4.2 – In conclusione il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato.
5. – Le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate, in considerazione dei profili di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e, decide la causa nel merito, mediante dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, in relazione al carico extra tributario, azionato colla cartella di pagamento n. 071 2004 0198 9767 07, notificata 26 aprile 2005, di cui al ruolo anno 2004, n. 0000020, trasmesso dall’I.N.A.I.L.
Spese dell’intero giudizio compensate.
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