CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16664 – A seguito delle novità introdotte al d.lgs. n. 347 del 1990 dal comma 10 bis dell’art. 35 del d.l. 223 del 2006, l’imposta catastale dell’1% trova applicazione anche sui trasferimenti aventi per oggetto fabbricati strumentali per natura, di cui al n. 8 ter dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compreso il caso in cui il trasferimento sia imponibile ai fini IVA. Il nuovo art. 1-bis nella Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, dispone, inoltre che l’imposta ipotecaria trova applicazione con l’aliquota proporzionale del 3%