cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23382 – Ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, solo mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, venendo in tale modo a trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione

Ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, solo mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, venendo in tale modo a trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23415 – In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere

In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23385 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23379 – Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest’ultimo in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986

Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest'ultimo in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23413 – Anche al procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’ art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’ art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

Anche al procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all' art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall' art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23384 – Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l’attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell’attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà

Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l'attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell'attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 agosto 2021, n. 22561 – L’interessato può chiedere per motivi legittimi che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

L'interessato può chiedere per motivi legittimi che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 agosto 2021, n. 22336 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

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