cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l'imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 16984 – Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17127 – In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17040 – Calcolo dei termini, mensili e annuali, ai sensi dell’art. 327 cpc. In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame

Calcolo dei termini, mensili e annuali, ai sensi dell'art. 327 cpc. In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 – In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell’Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell’art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione

In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell'accertamento e della riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16829 – Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l’originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l’anno dall’effettuazione dall’operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l'originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l'anno dall'effettuazione dall'operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16792 – Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi

Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi

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